Soundreef: Confermata la legittimità dell’attività in Italia

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Soundreef vince anche in Tribunale

Confermata la legittimità dell’attività in Italia

Arriva l’ennesima conferma sulla legittimità dell’attività di Soundreef: questa volta a esprimersi favorevolmente rispetto all’attività della giovane e ambiziosa società inglese che si occupa di Diritto d’Autore e di fatto concorrente di SIAE in Italia, è il Tribunale di Milano.

“Non vi sono allo stato attuale sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall’art.180 L. aut. né sembra infatti potersi affermare che la musica (…) gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali GDO e simili, debba obbligatoriamente essere affidata all’intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza.”

È questo uno dei passaggi della decisione con la quale il Tribunale di Milano ha respinto le domande proposte da una cantautrice e da una radio In-Store, la Ros & Ros, che avevano chiesto ai Giudici di inibire alla Soundreef la prosecuzione della propria attività in quanto – a loro dire – avrebbe rappresentato una violazione dell’esclusiva della SIAE e una condotta di concorrenza sleale.

Per ben due volte – nella prima e nella seconda fase cautelare – il Tribunale di Milano ha detto “no” alle contestazioni e censure mosse all’attività di Soundreef.

“La sentenza sostiene la reclamata piena legittimità della condotta di Soundreef, dal momento che l’art. 180 L. Aut, non può essere letto in contrasto con l’art. 56 TFUE che garantisce la libera circolazione dei servizi.”

Il Tribunale di Milano – sebbene con le cautele proprie di un procedimento d’urgenza – ha escluso la possibilità di addebitare a Soundreef qualsivoglia “comportamento scorretto” che “per le modalità attuative, per la violazione della legge o delle regole nazionali” sia idoneo a provocare a terzi un danno ingiusto.

I Giudici hanno, inoltre, aggiunto che, dal momento che Soundreef è una collecting society inglese, “non può dirsi che ricorra un obbligo per le collecting society europee di operare in Italia solo tramite accordi di reciprocità con la collecting society locale. Questa ipotesi si pone come facoltà rimessa alle parti, ma non come obbligo”.